Trattamento delle immagini privacy: cosa fare per non incorrere in sanzioni

Cosa fare per evitare l’utilizzo illecito di immagini rispettando la normativa GDPR

Trattamento delle immagini privacy: cosa fare per non incorrere in sanzioni
Scritto il: 14/10/2020
L’introduzione del GDPR ha spinto molti operatori a soffermarsi maggiormente sull’utilizzo di immagini e delle riprese video per fini promozionali, commerciali o semplicemente aziendali. 

Secondo la nuova normativa GDPR è obbligatorio il consenso dell’interessato oppure no? Ne parliamo in questo articolo blog per cercare di sciogliere qualsiasi dubbio. 

Da sempre sono stati previsti dal legislatore dei limiti di intervento per gli operatori fotografici e con il passare del tempo il tema ha suscitato molto interesse, soprattutto con l’entrata in vigore del GDPR. 

Alcuni limiti sono ravvisabili già nell’ articolo  10 del Codice Civile Abuso dell’immagine altrui, che espressamente riporta:  “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

Secondo tali disposizioni è evidente come il diritto all’immagine rientri nel più ampio del diritto alla riservatezza ed esprime il diritto di una persona di non vedersi la propria immagine utilizzata in modo indebito, per fini non previsti dalla Legge o comunque senza un esplicito consenso. 

L’immagine infatti è un connotato fondamentale della identità umana, la sua più esteriore espressione e in quanto tale va protetto da impropri utilizzi. 

In linea di massima è questo quello che si deve tenere presente qualora si voglia tutelare la privacy di un soggetto. 

Un ulteriore riferimento normativo è dato dall’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore, il quale afferma “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […]” a meno che non ci si trovi in casi particolari menzionati nell’articolo successivo, tra i quali casi di interesse pubblico, giudiziario o per scopi scientifici.

Sebbene l’attenzione degli addetti ai lavori nell’utilizzo delle immagini o delle riprese video altrui debba in ogni caso rimanere alta, qualora il soggetto interessato sia oggetto di immagini riguardanti eventi pubblici in cui sia alquanto impossibile riconoscerne l’identità, il consenso non è obbligatorio.

Difatti i limiti appena esposti si affievoliscono, fino ad estinguersi del tutto nel caso in cui lo scatto avvenga in relazione ad attività svolte in pubblico, ovvero sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando dei seguenti casi: una passeggiata per le vie della città, manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura che si svolgono in luoghi aperti. 

 

Trattamento delle immagini privacy, cosa dice la nuova normativa GDPR 


La nuova normativa in materia di protezione dati personali aggiunge nuove disposizioni a cui far fede per evitare un utilizzo improprio degli scatti fotografici e delle riprese video e fa riferimento al D.lgs. n 196/2003 e ss. mod. e al Regolamento UE n 679/2016. 

Secondo la nuova normativa GDPR sull’ utilizzo delle immagini la prima domanda che gli operatori devono porsi è: il consenso è obbligatori in tutti i casi?

Beh, effettivamente la valutazione spetta all’operatore che intenda realizzare qualsiasi contenuto video-fotografico. Un primo aspetto di tale valutazione fa riferimento al rapporto che intercorre tra l’interessato e il titolare del trattamento, tipo l’esistenza di un contratto sottoscritto dalle parti. 

In particolare, sembra piuttosto evidente che il soggetto che partecipi ad una manifestazione pubblica sa benissimo che molto probabilmente varrà fotografato o ripreso e che la sua immagine potrà essere utilizzata successivamente per fini promozionali.  

L’utilizzo delle immagini per fini promozionali o commerciali diviene chiaramente illecito qualora l’operatore renda di pubblico dominio l’immagine di un soggetto estraneo al contesto in cui è stato ripreso.  

Pertanto, sarà compito dell’operatore, accertare in modo oggettivo la partecipazione dell’interessato all’evento a cui si è fatto riferimento. 

 

GDPR: può il datore di lavoro utilizzare le immagini dei dipendenti?


Se facciamo caso a quanto espresso negli articoli 10 del Codice Civile e all’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo a fini commerciali delle immagini del dipendente è generalmente vietato. 

Il primo punto da cui partire riguarda la ripresa del dipendente impegnato nello svolgere la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro non è autorizzato ad utilizzare per scopi commerciali/marketing l’immagine del proprio dipendente mentre svolge la sua quotidiana attività lavorativa. 

Tuttavia, l’aspetto su cui in molti vorrebbero avere dei chiarimenti riguarda l’utilizzo delle immagini dei dipendenti sul web e in particolare, sui quei strumenti di comunicazione dei quali l’immagine è il principale contenuto. 

Duque sorge spontanea la domanda: può il datore di lavoro pubblicare le foto dei dipendenti sui social media aziendali? 

Anche in questo caso il datore di lavoro non può agire a propria discrezione, ma deve rispettare quanto espresso nel 2015 dal Garante Privacy: «in ambito di lavoro privato per pubblicare informazioni personali (foto, curricula) nella intranet aziendale e, a maggior ragione in internet, occorre il consenso dell’interessato» che va ben oltre la semplice informativa privacy. 

Il consenso richiesto ha carattere particolare e deve essere circoscritto all’iniziativa. Per tale ragione si rende necessario e obbligatorio che il datore di lavoro predisponga per il dipendente un’apposita liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei dipendenti, da sottoscrivere. 

 

GDPR immagini e video: consigli per gli operatori 


Considerando quanto detto, al fine di adottare un utilizzo delle immagini rispettoso del GDPR è consigliabile che gli operatori agiscano nel modo più inequivocabile possibile, evitando di generare situazioni limite.
 
Per questo motivo eccoti di seguito qualche suggerimento per gli operatori fotografici: 

1.    Evitare di utilizzare immagini fotografiche in cui sia nettamente visibile il primo piano di un soggetto. Meglio quindi che quest’ultimo sia collocato sullo sfondo dell’immagine e venga percepito come parte del contesto. 
2.    Comunicare in modo chiaro tutti i diritti dell’interessato, compresa la facoltà di venir meno al consenso autorizzato in precedenza. 
3.    Tutelarsi fornendo una liberatoria GPR per immagini agli interessati specificando in essa le condizioni di partecipazione insieme alla relativa informativa sulla Privacy. 

 

Ridurre i costi aziendali ed eliminare la carta per la gestione privacy? Con On Privacy si può!


On Privacy è il software per la gestione in cloud della privacy che consente a molti DPO di adempiere agli obblighi GDPR in maniera semplice e veloce.  

Cosa puoi fare esattamente con On Privacy: 

•   Crei e gestisci moduli di informative privacy in modo personalizzato
•   Puoi sbarazzarti di tutto ciò che ti occorre le per gestione cartacea (distruggidocumenti, fotocopiatrice, carte, faldoni, scaffali, etc). 
•    Risolvi il problema della distanza: l’utente può dare il suo consenso tramite firma criptata
•    Riduci i costi aziendali, adottando un unico strumento per gestire tutti gli adempimenti del GDPR. 

 
 
Scroll